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Anagrafe condominiale

  • Gabriella Filippone
  • 16 dic 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

ANAGRAFE CONDOMINIALE, UN NUOVO OBBLIGO

December 2016 | Gabriella Filippone

Rassegna stampa | Le notizie on line

ANAGRAFE CONDOMINIALE: le normative prevedono che nel Registro vengano indicati i dati anagrafici dei titolari di "diritti personali di godimento".


Tra gli oneri introdotti dalla riforma sul condominio, l'amministratore deve inserire e curare la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.).


Connesso a tale adempimento vi è quello dell'aggiornamento del registro.


Immagine | via Wix

Anagrafe condominiale e obblighi di collaborazione gravanti sui condomini per la sua regolare tenuta.

Il Registro anagrafe condominiale è tenuto dall'amministratore di condominio, nei modi e nelle forme indicate dall'art. 1129, secondo comma codice civile, deve metterlo a disposizione degli interessati (comunicazione ai condomini dei giorni e delle ore in cui è possibile prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese).

Nel Registro dell'anagrafe condominiale l'amministratore inserisce e tratta anche i dati anagrafici relativi ai conduttori (inquilini).

Il Registro di anagrafe condominiale: è una novità introdotta dalla riforma del condominio, è uno dei registri inseme a quello dei verbali, di contabilità, e di nomina e revoca, che l'amministratore è tenuto a mettere a disposizione dei condomini per la libera consultazione e per l'estrazione di copie. Il registro di anagrafe non è obbligatorio nei condomini in cui non è obbligatoria la nomina dell'amministratore. Se un condominio non ha nominato l'amministratore, il registro di anagrafe non ha motivo di esistere.


La tenuta di questo documento è mansione certamente riconducibile all'amministratore e non al condominio.


Le informazioni che devono essere contenute nel registro di anagrafe condominiale sono individuate dall'art. 1130 n. 6 c.c.; la norma menziona "le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio".

Immagine | via Wikipedia


L'art. 1130 n. 6 c.c. specifica che "ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni".

L' art. 1130 n. 6 c.c. stabilisce altresì: "L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".



In sintesi, si può ritenere che ogni condomino abbia il diritto di conoscere il nominativo delle persone che a qualsiasi titolo (diritti reali) dimorano nel condominio. L'amministratore è tenuto raccogliere i dati, inserirli nel Registro dell'Anagrafe condominiale, e consentire la visione ai condomini che ne facciano richiesta o fornire copia.


Fonte condominioweb.com

Immagine: Il Bosco Verticale è un complesso di due palazzi residenziali a torre progettato da Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra) situato nel Centro Direzionale di Milano, ai margini del quartiere Isola. | via Wikipedia

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