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Rischia la censura l'avvocato che non assolve all'obbligo di formazione

Rischia la censura l'avvocato che non assolve all'obbligo della formazione previsto dal codice deontologico

Rassegna stampa | Le notizie on line

La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 24739/2016, ha respinto il ricorso del legale che chiedeva di essere rimesso nei termini per fare opposizione al provvedimento disciplinare con il quale il competente consiglio dell'Ordine territoriale lo aveva 'punito' con la censura per non aver totalizzato il numero di crediti formativi previsti dal regolamento del Consiglio nazionale forense in vigore dal 1°gennaio 2015.



Per il legale, la sanzione gli avrebbe precluso la possibilità di esercitare l'attività di difensore d'ufficio: sua fonte di reddito. Sarebbero state le difficoltà economiche ad impedirgli di fare un ricorso tempestivo.


Per i giudici, le precarie condizioni reddituali non sono una buona ragione per impugnare con ritardo.







Formazione continua



Durante l'esercizio della professione, l’avvocato è tenuto al principio di competenza, alla corretta prestazione professionale.


L'avvocato cura la formazione nel corso di tutta la vita professionale.


Immagine | via facebook ​



Il dovere di formazione continua, introdotto nel Codice deontologico forense, è disciplinato dal CNF con proprio regolamento adottato a luglio 2007.


Tale dovere è "consacrato", divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014) e nel Nuovo Codice deontologico forense.


Il CNF ha pubblicato nel proprio sito i regolamenti per l’adempimento di tale obbligo, tenendo conto dell' avvicendarsi delle normative avvenuto il primo gennaio 2015.





Fase transitoria




Dal 2007, anno di entrata in vigore del Regolamento per la formazione continua (sostituito dal Regolamento CNF n.6/2014, in vigore da gennaio 2015), l’Unità operativa per la formazione continua e l’assegnazione dei crediti formativi svolge, per conto del Consiglio Nazionale Forense, l’istruttoria preliminare sulle istanze di accreditamento in materia di formazione professionale inviate al CNF, aventi ad oggetto le attività formative di cui al art. Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n.6/2014).


L’Unità operativa verifica l’ammissibilità delle istanze pervenute e comunica l’esito ai richiedenti. Assiste e soddisfa le esigenze informative di professionisti, enti, organizzazioni e Consigli territoriali dell’Ordine.


Per istanze accreditamento di attività formative e informazioni sulla Formazione Continua, scrivi a: formazionecontinua@cnf.it









Sanzioni disciplinari

Pubblico qui di seguito alcuni stralci di un breve commento dell' Avvocato Alessandro Amaolo alle sanzioni disciplinari irrogabili agli avvocati alla legge professionale R.D. L. 1578/1933, così come novellata dall'articolo 1 della legge n. 91/1971.



Corso Buenos Aires Milano

Le sanzioni disciplinari irrogabili agli avvocati sono sostanzialmente cinque: l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'albo, la cancellazione e la radiazione.


Immagine: Corso Buenos Aires Milano anni 50 | via Wikipedia




L'avvertimento consiste in un richiamo sulla mancanza commessa ed alla esortazione a non reiterarla nuovamente nel tempo; è comunicato all'interessato con lettera del presidente del Consiglio dell'Ordine competente.


La censura è una dichiarazione formale della mancanza e del biasimo incorso. Consiste in una severa ammonizione ben articolata che "lasci traccia certa nella coscienza dell'incolpato" ed, inoltre, agli atti del Consiglio dell'Ordine quale precedente di riferimento.


La sospensione impedisce l'esercizio della professione per non meno di 2 mesi e per un periodo non superiore ad 1 anno. Conseguenze sulla vita professionale dell'Avvocato: priva l'avvocato del cd. ius postulandi imponendogli l'interruzione dei procedimenti in corso e tutte le necessarie, inevitabili comunicazioni ai clienti.


La cancellazione inibisce l'esercizio della professione per un tempo illimitato. Comportano la cancellazione dall'albo professionale l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro.


La radiazione ha il medesimo effetto della cancellazione. L'interessato può chiedere una nuova iscrizione solo dopo cinque anni o la riabilitazione se deriva da una sentenza penale di condanna.

Comportano la radiazione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato e la condanna per i reati di cui agli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 c.p.


I provvedimenti di sospensione e radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'Ordine della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto a cui il professionista appartiene.


Il professionista radiato dall'albo può essere nuovamente iscritto soltanto dopo 5 anni a condizione che, se la radiazione dipese da condanna, sia stato nel frattempo riabilitato.


In sintesi, vi sono sanzioni formali (avvertimento e censura), che si traducono in una deplorazione del comportamento posto in essere dal professionista, senza incidenza sulla attività professionale, e sanzioni sostanziali (sospensione, cancellazione e radiazione), che impediscono in modo temporaneo oppure definitivo l'esercizio della professione di avvocato.

Fonti:

Giuridica News | Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone

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