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Il Regolamento c.d. bonifica albo avvocati sembra incompatibile con la normativa sulle professioni

Il Regolamento c.d. bonifica albo avvocati è compatibile con la normativa sulle professioni?

QUESTIONE avanzata da un collega

Rassegna stampa | Le notizie on line

Il Regolamento c.d. bonifica albo avvocati è compatibile con la normativa generale sulle professioni?

D.P.R. n. 137 / 7.8.2012

Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale



1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'art. 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.



2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.



3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.






Fonte: Giuridica News Blog | novembre 2016

Vedi anche articolo correlato su Giuridica News Blog | aprile 2015

Segnalo un importante COMUNICATO pubblicato nel corso del 2015 dalle associazioni forensi A.Gi.For. e A.F.G. sul c.d. Regolamento Bonifica Albo:

"Care Colleghe e cari Colleghi,




il Ministero della Giustizia, con il consenso del Consiglio Nazionale Forense, sta approvando un regolamento attuativo della Legge Professionale che complessivamente legittima un criterio di permanenza all’Albo fondato sul censo e non sulla qualità e preparazione deontologica e professionale dell’iscritto. L’A.Gi.For. e A.F.G. continuano a chiedere con forza al C.N.F. e ai C.O.A. territoriali di rappresentare al Ministero la necessità di “cambiare indirizzo” per espungere il “censo” quale motivo di giusta causa di cancellazione dall'Albo e di intervenire affinché il Parlamento provveda al più presto ad abrogare l'intero art. 21 della Legge Professionale. Tutto il Regolamento c.d. Permanenza Albo, il cui schema è stato fatto circolare dal C.N.F., fondando la permanenza dell’iscrizione all’Albo sul numero di affari o pratiche e altri canoni censuari, e non sulla dedizione esclusiva alla professione e/o sulla osservanza delle regole deontologiche, positivizza un obbligo di successo professionale, quale condizione per la permanenza all’Albo, in modo contorto ed eccentrico rispetto alle altre professioni ordinistiche. Nessun’altra professione prevede una “pulizia etnica” delle Colleghe e dei Colleghi da parte degli Organi esponenziali della Categoria. Attualmente, in nessun Ordine, salvo in quello Forense, il profilo previdenziale condiziona la possibilità di esercizio della professione. Ciò stride fortemente con il principio di “solidarietà” tra Avvocati, che sotto il profilo deontologico spesso viene riaffermato in numerosi simposi o Convegni di aggiornamento professionale, e poi non realizzato e non praticato purtroppo a livello di iniziative legislative e regolamentari. Noi crediamo che infierire da parte dei C.O.A. sui Colleghi più sfortunati, impedendo loro di lavorare, sia indegno della Civiltà Giuridica e dello Stato di Diritto per la cui costruzione, storicamente, si è tanto battuta l'Avvocatura Italiana. Come Associazione Giovanile Forense e Alleanza Forense per la Giustizia chiediamo, pertanto, al Consiglio Nazionale Forense - cui compete di esprimere il parere sullo Schema di Regolamento proposto dal Ministero della Giustizia - di rappresentare la necessità di apportare sostanziali modifiche, eliminando ogni riferimento ai canoni latamente censitari e reddituali tipizzati nel Regolamento, in contrasto peraltro con la norma primaria (art. 21 commi 1-7). Intendiamo informare che nostri Colleghi Soci attivisti stanno predisponendo il Ricorso avverso il Regolamento Continuità, qualora non fossero ascoltate le istanze della base dell'Avvocatura. Detto lavoro di studio verrà messo a disposizione dei Consigli dell’Ordine affinchè, nell’ipotesi che la trattativa politica avesse esito negativo, sia l’Autorità Giudiziaria, in estrema e dolorosa ratio, a salvaguardare la dignità e l’indipendenza dei professionisti forensi. Reputiamo che, proprio in forza del nuovo assetto ordinamentale, i Consigli degli Ordini Forensi, di fatto privati della loro funzione storica - ossia il controllo deontologico - debbano svolgere una funzione “sindacale” e “politica”, e, quindi, difendere anche giudizialmente i diritti fondamentali della persona-avvocato, come quello di poter continuare ad esercitare la professione, a prescindere dalle proprie condizioni economiche e familiari. La procedura di bonifica censitaria, normata nell'art. 21, commi 1-7, è, infatti, talmente farraginosa e mortificante per la dignità dell'Ordine (che rischia il commissariamento in caso di inosservanza dell’obbligo) che prevediamo non poche “obiezioni di coscienza” o quantomeno “coscienze infelici” per dover applicare una normativa palesemente incostituzionale. E’ facile prevedere che dette cancellazioni comporteranno un forte intasamento della Giurisdizione. Avverso il provvedimento di cancellazione si potrà ricorrere prima al C.N.F. con effetto sospensivo e poi alle Sezioni Unite della Cassazione, con ogni conseguente rischio di blocco della giurisdizione domestica. Non sono da escludere eventuali rinvii alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia della UE. La permanenza all'Albo come la fuoriuscita da esso devono continuare ad essere libere scelte e come tali non coercibili ovvero oggetto di pressioni che minano l'indipendenza e la libertà dell'Avvocato. A.Gi.For. e A.F.G. assumono l'impegno di far impugnare, con i Colleghi associati, il Regolamento Continuità dal nostro Ordine (che deve essere la Casa di tutti gli Avvocati romani e non solo di quelli più fortunati) per ristabilire la vera Colleganza e Solidarietà della Categoria. Se non dovessimo essere ascoltati agiremo in proprio! Anche per questo è NECESSARIO VOLTARE PAGINA.




Avv. Carlo Testa, Presidente Nazionale A.Gi.For.


Avv. Paolo Nesta, Presidente A.F.G."



Fonte: Giuridica News Blog Aprile 2015

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