ACCERTAMENTO dell'ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE: in arrivo un nuovo regolamento per gli Av
- Gabriella Filippone
- 4 feb 2015
- Tempo di lettura: 10 min

ACCERTAMENTO dell'ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE, in arrivo un nuovo regolamento "frittata" per gli Avvocati: schema della bozza di decreto concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”
Rassegna news giuridiche a cura di Gabriella Filippone - Dopo essersi espressi e dopo averci regolamentato in materia previdenziale istituendo i contributi minimi obbligatori e l'iscrizione d'ufficio a Cassa forense, Vi significo che si preannunciano ulteriori novità: in serbo per noi è in preparazione una nuova frittata, in special modo per gli Avvocati a basso e medio reddito, concerne le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense.

Pubblico e trasmetto dal blog l'iniziativa di un Collega (il quale preferisce non essere menzionato) che mi chiede di diffondere il messaggio che segue, in quanto.. "bisogna muoversi prima possibile".
"Tutti gli Amici della c.d. Insorgenza Forense sotto qualunque Insegna o Lista militino sono chiamati a collaborare per predisporre un nuovo, ennesimo, Ricorso al Tar Lazio avverso il Regolamento Permanenza Albo. Ricorso che sarà presentato appena pubblicato in G.U.. Intanto mobilitiamoci in sede politica per evitare che sia licenziato come nella Bozza in calce. "
In sintesi i requisiti richiesti con il regolamento. La professione forense si ritiene esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento
dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in
associazione di studio con altri colleghi;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è
stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
I requisiti previsti devono ricorrere congiuntamente.
La mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione comporta la cancellazione dall'albo. Ne consegue che se non si pagano i contributi all'Ordine ed alla Cassa si viene cancellati. La conseguenza della cancellazione è strumentale ad un "loro" scopo in ordine al mancato pagamento dei contributi dovuti all'Ordine ed alla Cassa di Previdenza Forense.
Il Collega preliminarmente eccepisce che, dalla "Relazione Illustrativa" Regolamento Permanenza Albo, l’articolo 4 dispone che, quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza del requisito del numero minimo di 5 affari per anno ovvero di quello relativo all’aggiornamento professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. Così da stabilire un lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti. In tutti gli altri casi, la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione". Vistose contradditorietà della bozza regolamentare: "trattare 5 affari riservati all'attività del Legale è esercizio abusivo della professione; non si possono acquisire crediti formativi senza essere Avvocati o praticanti avvocati, "a meno che non modifichino in quest'ultimo caso il Regolamento Formazione, oltre a scriminare per l'avvocato cancellato la sanzione penale di cui all'art. 348 del C.P."
Riporto anche l'immediato commento dell'Avvocato Paolo Rosa alla lettura della bozza regolamentare: "IL REGOLAMENTO MINISTERIALE PER LA CONTINUITA PROFESSIONALE............è SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI LO USO DELLA LEVA PREVIDENZIALE PER FARE SELEZIONE; g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine; h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense. I requisiti devono ricorrere congiuntamente. siffatto requisito è macroscopicamente ILLEGITTIMO e costituisce un UNICUM nel panorama del lavoro autonomo !!!!!!"
Andiamo a leggerci la bozza regolamentare, inviatami dal Collega:
"Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni
per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il ____________;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ______________;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, con la nota protocollo
numero______________________del ______________;
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(Oggetto del regolamento. Definizioni)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le
modalità per la reiscrizione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.247.
2. Ai fini del presente regolamento, per “legge” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della legge.
Art.2
(Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo
abituale e prevalente)
1. Il consiglio dell’ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del
presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’albo, anche a
norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza
dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La
verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima
iscrizione all’albo.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente
quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento
dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in
associazione di studio con altri colleghi;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è
stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio
dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le
condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’obbligo di cui al comma 2, lettera g), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali
individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a
controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 3
(Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni)
1. La cancellazione dall’albo è disposta quando il consiglio dell’ordine circondariale accerta la
mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e
l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. invit Il consiglio dell’ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’albo invita
l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine
non inferiore a trenta giorni. L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.
2. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.
3. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge.
4. Il consiglio dell’ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a
tutti i consigli degli ordini territoriali.
Art. 4
(Nuova iscrizione all’Albo)
1. L’avvocato cancellato dall’albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), d),
f), g) ed h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i
predetti requisiti
2. L’avvocato cancellato dall’albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non può
esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di
cancellazione è divenuta esecutiva.
Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, addì _________________
Il Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli
Relazione illustrativa
L’articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la “Nuova disciplina della professione
forense” – prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della
professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche
in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. A dell’art. 21, comma 4, la mancanza della
effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non
sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La medesima disposizione primaria rimette
ad un regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell’articolo 1 della citata l. n. 247
del 2012, il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del
professionista cancellato dall’albo. Lo stesso articolo pone espressamente in capo ai consigli
dell’ordine territoriali l’obbligo di procedere, ogni triennio, alle verifiche necessarie anche mediante
richiesta di informazione all'ente previdenziale e, conseguentemente, di dar luogo alla revisione
degli albi, degli elenchi e dei registri all’esito della cancellazione dall’albo degli avvocati risultati
privi dei requisiti individuati dal regolamento ministeriale.
Sempre in sede primaria sono previsti espressamente alcuni casi che fanno eccezione alla regola
generale dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza e sono dettate le regole essenziali
del procedimento amministrativo di verifica e contestazione dell’assenza dei requisiti.
Si rileva, in punto di tecnica normativa, che il regolamento, che si compone di 6 articoli, non
ripropone le regole già previste in sede primaria, ma detta disposizioni attuative.
L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento nelle modalità di accertamento dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità
per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo.
L’articolo 2 reca le modalità di accertamento dell’esercizio della professione forense disponendo,
in attuazione di quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della legge forense, che ciascun consiglio
dell’ordine territoriale proceda, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento e in
relazione a ciascuno iscritto, all’accertamento della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza
dell'esercizio professionale. E’ espressamente previsto che tale accertamento deve riguardare
anche gli avvocati stabiliti, di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 96 del 2001. Al fine di consentire ai giovani
avvocati di inserirsi nell’attività professionale, si prevede che sono sottratti all’accertamento della
effettività dell’esercizio coloro che hanno un’anzianità di iscrizione all’albo inferiore a cinque anni.
I requisiti necessari per la verifica che la professione forense è esercitata in modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente sono:
a) titolarità di una partita IVA attiva;
b) la disponibilità dell’uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno un’utenza
telefonica: si prevede espressamente che sia i locali che la linea telefonica possono essere
dall’avvocato utilizzati non necessariamente in modo esclusivo, ma anche nell’ambito di
un’associazione professionale, di una società professionale o in associazione di studio,
cioè in condivisione, con altri colleghi; con le predette formulazioni si intende tener conto
delle molteplici modalità a cui ricorrono i professionisti per l’esercizio in forma associata
dell’attività professionale, ivi incluse anche quelle dirette alla sola ripartizione dei costi di
esercizio;
c) trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno: l’espressione “affari” è diretta a
ricomprendere non solo gli incarichi di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali
(consulenza, parere, ecc.); il regolamento specifica inoltre che non è necessario che
l’incarico sia conferito dal cliente, ma può provenire anche da un altro avvocato, ciò al fine
di assegnare rilevanza all’attività professionale svolta dai giovani avvocati quali
collaboratori di professionisti più anziani;
d) titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata: l’obbligo di munirsi di una casella
PEC è prevista dalla legge (art. 16 DL 185/08);
e) aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale: l’obbligo di curare il continuo e
costante aggiornamento professionale è previsto dall’art. 11, comma 1, della legge 247/12
ed è funzionale a garantire la qualità della prestazione professionale;
f) aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della legge forense. Il requisito in esame acquisterà
rilevanza soltanto a seguito dell’adozione del provvedimento ministeriale di cui al citato art.
12, comma 5;
g) aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e alla cassa di previdenza
forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il
funzionamento dei predetti enti e, per l’altro, è indice della presenza di un sia pur minimo
volume di affari;
E’ specificato che i requisiti appena esposti devono ricorrere congiuntamente, cioè che
l’esercizio della professione può dirsi effettivo esclusivamente se sussistono tutti.
Si prevede che i predetti possono essere tutti comprovati nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 e che con provvedimento amministrativo del Ministero della giustizia, in
qualità di autorità vigilante, saranno stabiliti i criteri automatici per individuare, a norma dell’art.
71 del citato D.P.R., le dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.
L’articolo 3 stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della legge forense, che
l’accertata mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2 comporta la cancellazione dall’albo del
professionista. Si fa, in ogni caso, salvo, sempre a norma dell’art. 21, il diritto dell’avvocato di
dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati
motivi. E’ espressamente esplicitato che può trattarsi di giustificati motivi sia di ordine oggettivo
che soggettivo, ciò per far intendere che a tal fine assumono rilevanza sia ad esempio casi di
crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista
concretamente sottoposto a scrutinio, sia accadimenti che si riferiscano alla persona di
quest’ultimo.
Si prevede inoltre il procedimento che deve precedere l’assunzione della delibera di
cancellazione dall’albo, al fine di tutelare il diritto del professionista coinvolto a partecipare al
procedimento.
Si richiama quindi espressamente l’art. 17, comma 14, della legge forense, a norma del quale
avverso la delibera di cancellazione amministrativa può proporsi ricorso al CNF.
Infine, si prevede, con lo scopo di evitare che un professionista destinatario di una delibera di
cancellazione possa eluderla iscrivendosi nell’albo di un diverso ordine circondariale, che la
delibera stessa sia comunicata al CNF e a tutti i consigli degli altri ordini territoriali.
L’articolo 4 si è scelto di modulare diversamente sotto il profilo temporale il diritto
dell’avvocato che ha subito un provvedimento di cancellazione di iscriversi nuovamente
all’albo. In particolare si dispone che, quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza
del requisito del numero minimo di 5 affari per anno ovvero di quello relativo all’aggiornamento
professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi
dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. Ciò al fine di stabilire un
lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti. In tutti gli
altri casi, la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre
che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti.
L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 6 regola l’entrata in vigore del regolamento."