Antitrust: No Minimi Tariffari Avvocato e Si Sconti sui Siti Internet
ANTITRUST multa e diffida il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
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Ordini Professionali: MULTA ANTITRUST di quasi un milione di euro al CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE per aver ristretto la CONCORRENZA sui COMPENSI limitando la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali
Il COMUNICATO STAMPA 14 novembre 2014 diffuso da AGCM AUTORITA' GARANTE del COMMERCIO e del MERCATO
"Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Antitrust ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. La decisione dell’Autorità chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea." [1]
L’Agcm ha sanzionato il Consiglio nazionale forense, come viene precisato nel comunicato, "per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012. E inoltre per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria."
Secondo l'assunto dell’Antitrust, "questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti". Per visualizzare e scaricare il provvedimento clicca QUI
Decisamente una sanzione salata per il Consiglio nazionale forense!
[1] TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 101
"1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi."
Immagine | via Wikimedia
Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone