Sanzioni troppo afflittive ai viaggiatori senza biglietto: multa di un milione a Trenitalia per pratica commerciale scorretta
Le novità su multe, ritardi e richieste di rimborso: il diritto all'indennizzo scatterà per i ritardi superiori ai 30 minuti; bonus di rimborso spendibili in viaggi; multe meno severe per i viaggiatori senza biglietto
Antitrust: treni in ritardo, Trenitalia si impegna per rimborsi più rapidi
IL COMUNICATO STAMPA AGCM
Rassegna News a cura di Gabriella Filippone - Con comunicato stampa del 17.11.2014 l'AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha notiziato, in ordine al procedimento aperto dall’Autorità Antitrust, a seguito di segnalazioni pervenute da diverse associazioni dei consumatori e di numerosi cittadini, che "Trenitalia si è formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi a favore dei passeggeri entro marzo 2015".
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UN MILIONE DI EURO
L’ Agcm ha, inoltre, irrogato una sanzione amministrativa di un milione di euro a carico di Trenitalia, per “pratica commerciale scorretta” sulle procedure applicate alle “irregolarità di viaggio”, in caso cioè di viaggiatore sprovvisto di biglietto. La sanzione di un milione di euro che l’Authority ha comminato a Trenitalia concerne il sistema di accertamento e repressione delle “irregolarità di viaggio” - comprese nella categoria “mancanza di biglietto” - nel trasporto ferroviario passeggeri di media e lunga percorrenza in ambito nazionale.
La procedura, applicata rigidamente dal personale di controllo, è stata giudicata “afflittiva” dall’Antitrust, perché impone al trasgressore – oltre al pagamento del prezzo dovuto per il viaggio in corso – anche una “sovrattassa” (da 50 a 200 euro) e un’ulteriore somma a titolo di “oblazione”.
Ciò accade, come si legge nelle valutazioni conclusive, “anche quando i passeggeri sono nell’impossibilità – per forza maggiore o addirittura disservizio imputabile alla stessa Trenitalia – di regolarizzare la propria posizione e anche a fronte di posti liberi a bordo treno”. A giudizio dell’Antitrust, “l’attuale regime di controllo dei titoli di viaggio mira non solo a reprimere gli abusi, ma è strumentale alla rigidità del sistema tariffario” ponendosi quindi in contrasto con il Codice del Consumo.
LE RICHIESTE DI RIMBORSO PER I RITARDI:
potranno essere presentate entro tre giorni dall’arrivo a destinazione invece dei 20 attuali;
il diritto all’indennizzo scatterà in caso di ritardo superiore ai 30 minuti sull’orario previsto, in luogo della soglia di un’ora attualmente in vigore; e inoltre, un bonus (non in denaro) pari al 25% del prezzo del biglietto sui servizi nazionali di media e lunga percorrenza, da scontare in viaggi successivi;
per le principali stazioni dei grandi “nodi” ferroviari, come quelle di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Torino, è previsto un margine ulteriore di tre minuti sul ritardo rilevato dal gestore dell’infrastruttura;
il diritto all’indennizzo sarà esteso anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale a media e lunga percorrenza;
dal 1° marzo prossimo, verrà introdotto inoltre il cosiddetto “biglietto globale misto”, proposto dal vettore attraverso i propri sistemi di vendita al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al passeggero sia il bonus di rimborso su l’intero importo pagato sia la prosecuzione del viaggio in caso di ritardo dovuto a perdita di coincidenza.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accettazione degli impegni, Trenitalia realizzerà una campagna di comunicazione per informare i passeggeri dei diritti di cui sono titolari: attraverso il sito Internet della Società, un invio di e-mail ai clienti, affissioni nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno. In caso di un ritardo che dà diritto all’indennizzo, scatterà anche l’obbligo di un avviso sonoro ai viaggiatori.
Fonte notizia: AGCM
Immagine | via Wikimedia
Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone